La tecnofinanza, Financial Technology o “FinTech” è, nell’attuale contesto digitale, in continuo sviluppo sia per l’ammodernamento dei servizi della finanza tradizionale sia per la gestione attuale e la regolamentazione futura dei nuovi servizi finanziari che si basano sulle criprovalute.
La notizia è passata quasi inosservata e pochi sanno che, in data 8 marzo 2018, è stato pubblicato il Piano di Azione Europeo di Tecnologia Finanziaria Financial Technology, da parte della DG FISMA (Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union), più brevemente Piano di Azione FinTech.
Tale piano di azione è inteso a facilitare e incoraggiare l’innovazione finanziaria nel mercato unico europeo e nel contempo a migliorare la protezione dei consumatori. Si colloca quindi all’interno delle finalità che ispirano il MiFID (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari 2004/39/CE), cioè la normativa europea che regola il mercato dei servizi finanziari.
Ricordiamo che già tale normativa ha rivoluzionato il sistema del risparmio, garantendo nuovi diritti agli investitori. Ora la MiFID II, entrata in vigore il 3 gennaio 2018, ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Stabilisce finalmente nuovi standard di trasparenza nella comunicazione dei costi e mira a tutelare la centralità del cliente. Riconosce – fatto ancor più rilevante – la consulenza indipendente come modello privilegiato per difendere l’interesse del risparmiatore.
Ora il Piano di Azione FinTech intende aggiornare e completare nel dettaglio l’attuale normativa MiFID in tema di trasparenza informativa e di tutela dell’investitore, ponendo i seguenti obiettivi:
- consentire modelli innovativi di business;
- incoraggiare la diffusione dell’innovazione tecnologica nel settore finanziario;
- aumentare la sicurezza e la resilienza nel settore finanziario;
In particolare, al di là dell’innovazione tecnologica che è l’ispirazione di fondo, si prevede, per quanto riguarda i modelli innovativi di business:
– che il crowdfunding per servizi digitali abbia una regolamentazione unica europea;
– che il sistema di licenze venga migliorato tramite linee guida FinTech sulla base del censimento di quelle attuali;
– che il sistema delle criptovalute e delle ICO Initial Coins Offers debba essere regolamentato sulla base delle intese tra la Commissione Europea, l’ESA, l’Autorità di Vigilanza Europea, la Banca Centrale Europea;
– che le imprese innovative vengano censite al fine di stabilire le best practises che potranno diventare i criteri stabiliti dalle competenti autorità.
Si prevede altresì che la Commissione europea nomini un gruppo di esperti entro il secondo trimestre 2019 che stabilisca:
- se vi siano, e quali siano, gli ingiustificati ostacoli regolatori all’innovazione finanziaria;
- le modalità per rimuovere gli ostacoli ai servizi in cloud, prevedendo misure idonee a facilitarne il più ampio uso;
- una pubblica consultazione sugli sviluppi della digitalizzazione per quanto concerne gli usi della blockchain;
- un laboratorio FinTech per le migliori proposte di soluzioni tecnologiche da valutare n uno spazio neutro non commerciale.
Per quanto riguarda sicurezza e resilienza si prevede:
- che la Commissione Europea organizzi un workshop pubblico-privato sulle minacce informatiche entro il secondo trimestre 2018;
- che l’Autorità di Vigilanza Europea censisca le esistenti pratiche di verifica e supervisione informatica avvisando la Commissione sui possibili sviluppi legislativi;
- che i costi e i benefici della sicurezza e della resilienza informatica siano valutati secondo coerenti criteri di gestione del rischio.
- Che cosa è successo in Italia in materia FinTech nel 2017
Diamo intanto una panoramica sulle innovazioni più importanti dello scorso anno. La CONSOB ha concluso, dopo vari sondaggi, che la digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari sta diventando una parte cruciale della trasformazione digitale dell’economia e delle relazioni sociali.
La Banca d’Italia ha concluso a sua volta i propri sondaggi su un campione di 93 intermediari al fine di comprendere i progetti FinTech e i modelli di business, le tecnologie a loro supporto (comprensive dei big data, dell’I.A. Intelligenza Artificiale, del cloud computing) e dei relativi servizi automatizzati (specialmente i robo-advice).
Il Parlamento italiano, tramite la commissione Finanza alla Camera, ha avviato un’indagine esplorativa sulla FinTech, chiamata anche “finanza hi-tech”, proprio sulla scia dei monitoraggi già compiuti.
Il mercato italiano si è dunque rivelato attrattivo, tanto più che, in Italia, non ci sono specifiche previsioni per limitare o impedire iniziative di sviluppo finanziario che un’impresa volesse intraprendere.
Ne consegue che non ci sono diverse tipologie di registrazione né limitazioni per l’attività da svolgere, che può andare dalla figura del semplice mediatore a quella di promotore finanziario. La mancanza di una compiuta regolamentazione delle attività FinTech viene tuttavia percepita dall’investitore medio ancora più come un ostacolo che come un’opportunità.
Con riferimento specifico alla valuta virtuale la Banca d’Italia ha messo in guardia gli istituti creditizi e le banche circa l’operare con i relativi strumenti di trading. Poco importa che l’Italia sia stata il primo Stato membro dell’UE a introdurre una definizione di “criptovaluta” sebbene nell’ambito della normativa antiriciclaggio.
L’attuale vuoto normativo permette intanto il Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) vale a dire il prestito personale erogato da privati ad altri privati su Internet. Tale tipologia di prestito non passa cioè attraverso i canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e banche.
Si tratta quasi di un ritorno alle origini del sistema creditizio, prima della grande “finanziarizzazione” e della complessità che ne è derivata. Oggi, grazie alla tecnologia e al web, l’intera catena di montaggio dell’erogazione di un prestito è stata trasportata online, con la conseguenza che
– i richiedenti possono prendere a prestito da individui che non hanno mai conosciuto;
– i prestatori invece possono prestare ad una molteplicità di richiedenti anonimi.
L’incontro tra domanda e offerta avviene su piattaforme digitali dette Marketplaces attraverso l’intervento di un operatore professionale.
- Le criptovalute e i relativi investimenti
L’Autorità Europea di Sicurezza dei Mercati ESMA, l’Autorità Bancaria Europea EBA e l’Autorità Europea di Assicurazione su Pensioni e Assicurazioni EIOPA avvisarono i consumatori sul rischio elevato nel comprare o nell’investire in criptovalute. La valuta virtuale non è idonea, in defintiva, a molti progetti di investimento e di pensionamento.
La Consob sta ora maturando la convinzione che la valuta virtuale debba essere trattata come un qualunque investimento finanziario. Con la risoluzione n. 20207 del 6.12.2017 ha qualificato come finanziario l’investimento in valuta digitale, considerato che: – riguarda un investimento; – c’è un’aspettativa di ritorno finanziario; – il rischio è strettamente connesso con il capitale investito.
Ne consegue che l’offerta di valuta digitale è soggetta alla Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e alla Direttiva 2003/71/CE sul prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
D’altra parte l’Agenzia delle Entrate ha qualificato le criptovalute come una valuta (estera) a tutti gli effetti fiscali, per quanto non vengano riconosciute come tale, invece, dalla Consob e nemmeno dalla Banca d’Italia.
- Criptovalute e regolamentazione antiriciclaggio
Il legislatore italiano ha anticipato la quinta direttiva antiriciclaggio.
Il D. Lgs. N. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della Direttiva UE 849/2015 (la 4° direttiva antiriciclaggio) ha già introdotto la definizione di “criptovaluta” e di “fornitori di criptovaluta” così come anche di “registro dei fornitori di criptovalaute”.
Il Dipartimento del Tesoro ha lanciato una consultazione pubblica sul registro pubblico dei fornitori di criptovalute con la finalità di monitorare le loro operazioni in Italia, consultazione il cui resoconto non è stato ancora pubblicato.
Tale registro è previsto dall’art. 17-bis “Attivita’ di cambiavalute” D.Lgs. . 13/08/2010 n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Tale normativa è entrata in vigore il 4 luglio 2017, richiede l’iscrizione in tale registro di coloro forniscono servizi di cambio tra criptovalute e valuta fiat.
- Crowdfunding
L’Italia è stata tra i primi stati membri a regolamentare l’equity crowdfunding con il regolamento CONSOB ECR Equity Crowdfunding Regulation n. 18592/2013 sulla raccolta di capitale tramite portali online.
Tale Regolamento prevede uno schema di funzionamento tendente a:
- definire i ruoli di ogni figura coinvolta in tale schema: 1) offerente; 2) intermediario; 3) manager;
- definire le società che possono essere finanziate tramite crowdfunding: piccole e medie imprese; società start-up innovative; schemi per investimento collettivo; società che investono principalmente in piccole e medie imprese;
- definire le autorizzazioni e le condizioni necessarie all’intrapresa dell’iniziativa (da parte anche di enti regolamentati o no);
- assicurare la protezione ai consumatori secondo i criteri dettati dalla normativa MiFED II.
In conclusione ci sarebbe da chiedersi, pensando al futuro:
- le banche centrali si occuperanno della valuta digitale e magari avranno una loro criptomoneta?
- la prossima evoluzione della normativa MiFED riguarderà la valuta digitale come ogni altra valuta o strumento finanziario ?
- ci sarà insomma la scomparsa della valuta digitale o piuttosto una sua legittimazione come forma di investimento regolamentata?
- le società FinTech rimpiazzeranno le banche nei servizi di pagamento o saranno le banche a costituire le loro operatività FinTech occupandosi dei relativi servizi?
Sono domande che non ottengono risposte certe ma che provocano piuttosto un’altra domanda: sarà la tecnologia blockchain a dare la migliore risposta alle istanze di regolamentazione e di protezione degli investitori a fronte dell’esistente normativa frammentata e incompiuta?
- La tecnologia blockchain
Veniamo appunto a tale tecnologia: si tratta di un sistema sicuro, trasparente, di conservazione e trasmissione di dati che opera senza un’autorità di controllo centrale.
Può essere descritta come un grande libro mastro distribuito tra tutti gli utenti che registra tutte le transazioni che usano la stessa rete.
La tecnologia blockchain si rivela come uno strumento di successo nel risolvere tre fondamentali aree: l’identità, le transazioni, le risorse. Rappresenta un cambio di paradigma pronto a rivoluzionare il mondo della finanza in termini di efficienza e costi di intermediazione.
E’ proprio la caratteristica della Distributed Ledger Technology (DLT), la tecnologia di registro distribuito, che consente la disintermediazione e l’evoluzione verso sistemi peer-to-peer che superino i confini nazionali. Chi poteva inizialmente esserne avverso in linea di principio, come i tradizionali intermediari dei servizi – banche, notai e gestori dei diritti musicali – hanno poi sperimentato le potenzialità della nuova tecnologia in termini di efficienza, rapidità e sicurezza.
La tecnologia blockchain è insomma una rivoluzione radicale ma non mette in discussione, per ora, il ruolo e l’esistenza attuale dei sistemi di intermediazione a partire dalle banche.
Per quanto riguarda il più ampio mondo della finanza, che comprende oltre il denaro anche le azioni, le obbligazioni e i titoli, questi potrebbero essere gestiti e scambiati mediante tale tecnologia: ai benefici già detti si aggiungerebbe quello della dematerializzazione, con il superamento definitivo della carta stampata e la realizzazione di un completo ecosistema digitale: ne deriverebbe un risparmio per tutti, sia per chi offre il servizio di intermediazione sia per il cittadino che fa da mittente o da destinatario della transazione.
Non è un caso che si stia lavorando a livello mondiale, da parte di istituzioni finanziarie, banche, società di servizi e aziende tecnologiche, allo sviluppo di una piattaforma open source “Corda” (https://docs.corda.net) creata per la registrazione, la gestione e la sincronizzazione delle transazioni finanziarie.
Avv. Giovanni Bonomo – ALP